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Ordinanza — n. 31459/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical reasoning and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31459/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Polizzi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the credibility of victim statements and the denial of general mitigating circumstances, as well as the excessive sentence. The court rejected these arguments, citing established principles that the trial judge's logical assessment of evidence and sentencing discretion are not subject to re-evaluation by the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the logical consistency of the lower court's reasoning or substitute its own assessment of evidence; appeals challenging the sufficiency of motivation or the exercise of sentencing discretion are inadmissible if the first-instance judgment is logically sound and adequately reasoned.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of logical reasoning credibility of victim statements general mitigating circumstances sentencing discretion excessive penalty cassation review limits aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 629 c.p.
Letto il ricorso di Paolo Polizzi; osservato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
2 della sentenza impugnata); che, inoltre, le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Paolo Polizzi; osservato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZI PAOLO nato il 25/10/1973 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Polizzi; osservato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni delle persone offese - non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni per cui ritenere attendibili, lineari e coerenti le dichiarazioni delle persone offese (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che, inoltre, le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alla particolare offensività della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così