Cassation annuls appeal judgment as crimes extinguished by accepted remission of private prosecution complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment because the underlying crimes were extinguished by the accepted remission of private prosecution complaints. The appellant and the prosecutor argued that the timely submission of the cassation appeal did not negate the extinction of the offenses once the remission was formally accepted. The court ruled that the extinction of the crime takes precedence over procedural admissibility issues, leading to the annulment of the lower decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: The acceptance of a remission of private prosecution complaints extinguishes the crime, which prevails over any causes of inadmissibility in a cassation appeal if the appeal was timely filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA MANGIACOTTI ANDREA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 09/07/1974 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mangiacotti Andrea e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania considerato che il ricorrente Mangiacotti ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione delle due querele presentate dalla persona offesa, con rituale accettazione; che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, le querele sono state ritualmente rimesse dal querelante e la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, sicché sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva, ed il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché i reati si sono estinti, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso,