Criminal appeal dismissed for inadmissible grounds but allowed regarding sentencing error leading to acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first two appeal grounds as manifestly unfounded or lacking specific argumentation. However, it found the fourth ground valid, establishing that the appellate court erred by applying a higher statutory minimum sentence after reclassifying the crime. Consequently, the Court annulled the judgment without remittal because the crime had expired due to the corrected, lower sentencing threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.: A criminal appeal is inadmissible if grounds lack specificity, but a judgment must be annulled if a sentencing error based on incorrect legal qualification results in a penalty exceeding the statutory minimum, triggering the statute of limitations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIZZO CRISTINA nato a CATANIA il 25/07/1975 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rizzo Cristina; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della legge processuale e il vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del reato di concussione contestato all'odierna ricorrente in quello di cui all'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentita dagli atti processuali e su cui la Corte di merito ha fornito ampia e congrua motivazione (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art.521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione)» (Sez.
U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta la ritenuta sussistenza del delitto di estorsione, lamentando, in particolare, la carenza dell'elemento oggettivo della minaccia e/o la sua inidoneità in concreto a coartare la libera determinazione della persona offesa, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.
U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pmt in proc. Pistolesi, Rv. 247117 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); 2, osservato che risulta fondato il quarto motivo di ricorso che censura l'erronea determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Invero, il giudice di primo grado aveva fissato la pena al minimo edittale per il reato di estorsione in anni sei di reclusione, sicché la Corte di appello, nel riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 317 cod.pen., avrebbe dovuto diminiure la pena base attenendosi al minimo edittale per la diversa fattispecie ritenuta, che, al tempo del commesso reato /prevedeva la pena minima non di anni sei di reclusione ma di anni quattro di reclusione; che la fondatezza del motivo di ricorso determina l'intervenuta prescrizione del reato, commesso fino all'il maggio 2012, con assorbimento delle restanti censure e di quanto evidenziato nella memoria depositata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per presc