Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding mitigating circumstances under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Di Iacovo and Di Mauro inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued that the lower court failed to apply recent Constitutional Court rulings on mitigating circumstances for specific crimes, but the Court found their arguments generic and repetitive. Consequently, the Court ruled that the first-instance judges correctly exercised their discretionary power in evaluating the case without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 628, 629 c.p.; The appeal must contain specific grounds; generic complaints regarding discretionary sentencing evaluations lack the required specificity and are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI IACOVO ANDREA nato a OLIVETO CITRA il 22/09/1999 DI MAURO FRANCESCO nato a OLIVETO CITRA il 27/02/1992 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Di Iacovo Andrea e Di Mauro Francesco; ritenuto che il primo motivo di ambedue i ricorsi, con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti della lieve entità introdotte dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023 in ordine, rispettivamente, ai reati di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01; Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pagg. 11 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è manifestamente infondata implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili e superano anche le obiezioni contenute nelle memorie depositate; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ky/
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.