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Ordinanza — n. 31455/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural defects and infounded prescription argument regarding recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31455/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Donato Luigi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for prescription of the crime and excessive sentencing, but the court found the prescription claim infounded due to the aggravating circumstance of recidiva and the other grounds procedurally defective. Consequently, the appeal was rejected because the arguments were either legally unfounded, merely repetitive of lower court reasoning, or too generic to allow proper judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 2 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. The Court holds that contested recidiva must be considered for prescription periods regardless of its value in sentencing comparisons, and appeals must specify grounds for excessive punishment to be admissible.

Parole chiave

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prescrizione reato recidiva aggravante eccesso di pena inammissibilità ricorso sindacato Cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 2 cod. pen.
Letto il ricorso di Donato Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato sub b) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod.
Art. 648 cod. pen.
274899 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
274899 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1983 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Donato Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato sub b) per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato essendo stata applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente» (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base del decisum; osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena irrogata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci