Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's fraud insolvency reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Parisio Veronica inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reasoning regarding criminal liability for fraud in insolvency under Article 641 of the Penal Code. The court rejected this because the arguments merely repeated those already dismissed in the second instance without providing a concrete, specific critique of the lower court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not merely repetitive of arguments already rejected by the court of first instance to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISIO VERONICA nato a BENEVENTO il 10/06/1982 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Parisio Veronica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove il giudice di appello, con corretti richiami giurisprudenziali del tutto ignorati dalla ricorrente, ha puntualmente indicato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 0