Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances already recognized by first-instance judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Eboigbe Favour inadmissible due to manifest lack of foundation. The appellant contested the refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing they were not adequately considered by the appellate court. The court determined these arguments were merely repetitive and failed to provide the specific, reasoned critique required by law, noting that the first-instance judge had already recognized the relevant circumstances under Article 62-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The appeal must be dismissed if the contested grounds are merely apparent and do not fulfill the function of a reasoned critique against the judgment, especially when the mitigating circumstances were already recognized by the first-instance judge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBOIGBE FAVOUR nato il 26/04/1994 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Eboigbe Favour; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte di merito - dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - è altresì manifestamente infondato in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3), si evince come all'imputata fossero già state riconosciute dal giudice di prime cure le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01/07/