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Ordinanza — n. 31451/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31451/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Lombardi Domenico and Russo Carlo inadmissible. The appellants challenged the lower court's assessment of criminal liability and sentencing circumstances, but the court found their arguments generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the requirements for a valid review of the factual and legal evaluation by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be specific and indicate the exact grounds for violation; generic complaints without identifying specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of specificity review of facts criminal procedure motivi di cassazione revisione in materia penale riesame di una decisione precedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la gravità delle condotte poste in essere dagli imputati precluda la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
271269 — 01); osservato che il secondo e il terzo motivo del ricorso di Lombardi Domenico, con i quali si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati e all'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDI DOMENICO nato a SALERNO il 10/02/1999 RUSSO CARLO nato a NOCERA INFERIORE il 22/03/1999 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Lombardi Domenico e Russo Carlo; ritenuto che il primo motivo di ambedue i ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per i delitti di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale, la quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Russo Carlo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione esposta sul punto dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la gravità delle condotte poste in essere dagli imputati precluda la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. peri. in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti), anche considerato il principio secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01); osservato che il secondo e il terzo motivo del ricorso di Lombardi Domenico, con i quali si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati e all'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d