Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31448/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and prescription grounds citing procedural defects and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebeto Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a reduced offense form, but the court found these claims lacked the required specificity under procedural law. Furthermore, the court rejected the prescription defense because the appellant failed to account for a 182-day suspension period that occurred after the lower court's decision, rendering the subsequent expiration irrelevant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4; Art. 648, comma 4 cod. pen.: Appeals challenging specific mitigating circumstances or reduced offense forms are inadmissible if they lack the necessary specificity required by law, and defenses based on prescription occurring after the contested judgment are not admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity recidivism mitigation prescription defense reduced offense form court costs Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Sebeto Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
Art. 648, comma 4 cod. pen.
pen., e della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBETO FRANCESCO nato a NAPOLI il 18/07/1976 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sebeto Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., e della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato perché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi denunciati dal ricorrente risultano smentiti dalla presenza di ampia motivazione, sostenuta da corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che, invero, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

è assorbita in quella speciale di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., come avvenuto nel caso di specie; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato sub a), è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non ha calcolato giorni 182 di sospensione del termine, maturato in data successiva alla sentenza impugnata e, dunque, non rilevabile in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così