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Ordinanza — n. 31447/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription and accessory crime grounds due to manifest infondefateness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31447/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding prescription was manifestly unfounded because the limitation period had not yet expired at the time of the contested judgment. The second ground concerning the subjective element of the accessory crime was rejected as it merely reiterated arguments already dismissed by the appellate court without specific argumentation. Consequently, the appeal was rejected entirely, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, as this prevents the formation of a valid challenge relationship and bars the declaration of non-punishability.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal prescription period expiration accessory crime liability subjective element proof court costs and fine restituzione del termine scaduto termine di sospensione termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Siciliano Fortunato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 712 cod. pen.
268713 - 01); t osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.
Art. 648, comma secondo, cod. pen.
Letto il ricorso di Siciliano Fortunato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Siciliano Fortunato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 712 cod. pen
268713 - 01); t osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO FORTUNATO nato a CANOLO il 27/07/1961 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Siciliano Fortunato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per decorso del termine di prescrizione, intervenuto prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi constatare come, nel caso di specie, il 7 gennaio 2025, data di emissione del provvedimento impugnato, non fosse ancora spirato il termine necessario per la prescrizione del suddetto reato; che, invero, il termine di prescrizione risulta maturato in data 11 febbraio 2025 - dovendosi tenere conto, rispetto alla data di commissione del reato il 17 dicembre 2014, di 40 giorni di sospensione delle quali il ricorrente non ha dato conto (neanche nella memoria all'uopo depositata e che va disattesa), sicché non è possibile procedere alla declaratoria di estinzione invocata dal ricorrente, stante il principio secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); che il giudice di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa)» (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); t osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nel caso di specie ricorressero tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del delitto di ricettazione, con conseguente impossibilità di ritenere integrata l'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto; considerato che la doglianza relativa all'eccessività della pena irrogata e all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., è manifestamente infondata poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte ha puntualmente indicato, quali elementi ostativi al riconoscimento dell'invocata attenuante, l'elevata intensità del dolo e la personalità dell'imputato, gravato anche di un precedente specifico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C