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Ordinanza — n. 31446/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Troise Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal invalid because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing specific legal criticism. Additionally, the second ground was rejected as it attempted an impermissible re-evaluation of factual responsibility, a power reserved exclusively for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed due to a lack of specific grounds and an overstep of the Supreme Court's authority regarding fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 624 bis cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists of mere repetitions of arguments already rejected and fails to provide specific, argumentative criticism, and the Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria than the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds repetition of arguments fact re-evaluation Supreme Court powers criminal procedure code appellate review limits commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 624 bis cod. pen.
in quello di cui all'art. 624 bis cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art.
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Troise Gaetano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Troise Gaetano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 628 cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
in quello di cui all'art. 624 bis cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISE GAETANO nato a NAPOLI il 19/11/1980 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Troise Gaetano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 628 cod. pen. in quello di cui all'art. 624 bis cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, ha affermato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina e la conseguente impossibilità di ritenere integrata la fattispecie di furto con strappo); considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze meramente riproduttive di quelle già dedotte in appello e correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d