Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances override recidivism under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mariano Raffaele's appeal inadmissible regarding the application of generic mitigating circumstances versus recidivism. The appellant argued that generic leniency should prevail over the finding of recidivism, but the lower court correctly applied established principles requiring a concrete assessment of the offender's persistent criminal inclination. The court ruled that Article 69 of the Penal Code explicitly excludes the recognition of generic mitigating circumstances when recidivism is present, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The recognition of generic mitigating circumstances as prevailing over recidivism is excluded by law; the judge must concretely assess the relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 05/07/1975 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
11.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mariano Raffaele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di recidiva, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale è escluso dalla disposizione di cui all'art. 69, quarto comma, cod.pen., rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i