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Ordinanza — n. 31444/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion of re-evaluating trial court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelmajid Kuis Bahi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability under Article 474 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logically sound and that the cassation court lacks the authority to re-evaluate the trial court's assessment of evidence or logical consistency.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 60 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the trial court's findings of fact or the logical consistency of the reasoning, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court references decisive elements without needing to consider all favorable or unfavorable facts.

Parole chiave

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preclusion cassation Article 474 penal code generic mitigating circumstances re-evaluation of evidence inadmissible appeal contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
4-7 della sentenza impugnata dove il giudice, in aderenza alle risultanze processuali, ha correttamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 474 cod.
Art. 60 c.p.p.
art. 474 cod. pen
4-7 della sentenza impugnata dove il giudice, in aderenza alle risultanze processuali, ha correttamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUIS BAHI ABDELMMID (CUI 01TUZHO) nato il 23/10/1988 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelmajid Kuis Bahi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.474 cod. pen., non è consentito, poiché espone doglianze sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 4-7 della sentenza impugnata dove il giudice, in aderenza alle risultanze processuali, ha correttamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 8 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno