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Ordinanza — n. 31443/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments failing to meet specific criticism standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31443/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Milione Pietro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of criminal responsibility regarding Article 635 of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, reasoned critique required to challenge the lower court's reliance on the inspector's reliable identification.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed by the court of first instance, failing to provide a specific and reasoned critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments specific critique requirement criminal responsibility Article 635 penal code procedural costs Cassa delle ammende impatto visivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 635 cod. pen.
Letto il ricorso di Milione Pietro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 635 cod.
art. 635 cod. pen
Letto il ricorso di Milione Pietro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 635 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILIONE PIETRO nato a SALERNO 11 18/07/1975 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Milione Pietro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, il giudice di appello ha ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del suo convincimento, facendo riferimento alla piena affidabilità dell'ispettore che ha effettuato il riconoscimento del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01