Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments and lack of specific critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bertone Pellegrino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a requalification of the crime to attempted purchase and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The decision relied on established jurisprudence requiring specific, argumentative criticism rather than mere repetition to overcome prior rejections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the lower court without providing a specific, argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONE PELLEGRINO nato a CASERTA il 08/06/1989 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bertone Pellegrino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e alla mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., non è consentito poiché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.
U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec