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Ordinanza — n. 31441/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to meet specific argumentation requirements under Art. 591 c.1 lett. c).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Stanislo Marsiglia's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a new judgment on criminal liability for offenses under Articles 474 and 648 of the Penal Code, but the court found his grounds generic and repetitive. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific correlation between the contested decision's reasoning and the new arguments required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not establish a specific correlation between the reasons adduced in the decision and those presented in the appeal.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific correlation inadmissibility of appeal criminal liability judgment repetitive arguments contraffazione di merci motivi di cassazione marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte di merito ha puntualmente rilevato la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dei delitti contestati all'imputato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIA STANISLAO nato a NAPOLI il 13/02/1957 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marsiglia Stanislao; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte di merito ha puntualmente rilevato la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dei delitti contestati all'imputato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01