Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to meet specific argumentation requirements under Art. 591 c.1 lett. c).
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stanislo Marsiglia's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a new judgment on criminal liability for offenses under Articles 474 and 648 of the Penal Code, but the court found his grounds generic and repetitive. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific correlation between the contested decision's reasoning and the new arguments required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not establish a specific correlation between the reasons adduced in the decision and those presented in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIA STANISLAO nato a NAPOLI il 13/02/1957 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marsiglia Stanislao; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano le pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte di merito ha puntualmente rilevato la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dei delitti contestati all'imputato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 01