Cassation Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances and continued offense sentencing increases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Pio Palmentieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances and the calculation of penalty increases for continued offenses. The court ruled that the first ground was unfounded because the trial judge correctly referenced only decisive elements without needing to address every favorable fact, and the second ground failed as the judges properly applied the rule requiring distinct calculation of satellite crime increases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested decision is manifestly unfounded, as the trial judge need not consider all elements but only those deemed decisive, and penalty increases for continued offenses must be calculated distinctly for each satellite crime to ensure proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMENTIERI FRANCESCO PIO nato a ACERRA il 25/09/2000 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Pio Palmenteri; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che, nel caso di specie, sono stati ridotti gli aumenti di pena effettuati dal primo giudice, atteso che la Corte territoriale ha apportato aumenti di minima entità rispetto ai titoli di reato oggetto della continuazione (trattasi di ricettazioni), per cui non è ravvisabile la dedotta violazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gi