Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing deviation, upholding lower court's application of Article 133 Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Stefano Riccio inadmissible, rejecting his challenges regarding recidivism and sentencing. The court found the first ground infounded because the lower court correctly applied Article 133 of the Criminal Code to assess the link between prior convictions and the current crime. Regarding the second ground, the court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, citing established precedent that does not require considering every favorable or unfavorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The lower court's assessment of recidivism and sentencing is valid if it examines the concrete relationship between prior conduct and the current crime, and if its denial of generic mitigating circumstances is based on decisive elements without evident illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO STEFANO nato a NAPOLI il 29/03/1975 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Riccio Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessivo discostamento della pena irrogata dal minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de