Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of legal standing and failure to consider recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Guastella and Trubia inadmissible, ordering them to pay court costs. The court ruled that the first ground, alleging a violation of law regarding the assessment of evidence, is not permitted in cassation proceedings as it requires re-evaluating the credibility of the victim's statements. Furthermore, the second ground concerning prescription was rejected because the judges failed to account for the recidiva stipulated in Article 99, paragraph 4, of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 99, comma 4 c.p.: Appeals alleging a violation of law based on a different assessment of evidence or the logical consistency of the lower court's reasoning are inadmissible in cassation, and the prescription period must be calculated considering recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUASTELLA GIUSEPPE nato a COMISO il 19/10/1983 TRUBIA MAURIZIO nato a GELA il 27/11/1968 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Giuseppe Guastella e di Maurizio Trubia e le due memorie difensive pervenute in data 29/05/2025; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi in esame - che denuncia violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché espone doglianze sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, )akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che all'uopo ha evidenziato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che hanno trovano riscontro in numerosi elementi ulteriori, sia di natura testimoniale, che documentale; che, in ogni caso, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01); considerato che il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorsi, con il quale si eccepisce la prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che non prende in considerazione, ai fini del computo del termine di prescrizione, la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., contestata ad entrambi i ricorrenti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il