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Ordinanza — n. 31437/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Nappa's appeal against the Second Instance Court's judgment inadmissible. The appellant challenged the conviction for attempted theft and alleged violations of the reasonable doubt standard, but the court found the arguments generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and Nappa was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reasonable doubt standard specific legal arguments court costs liability ricettazione divieto di accettare regali promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 533 c.p.p.
4- 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Nappa Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 712 cod. pen
art. 533 cod. proc. pen
4- 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPA GIUSEPPE nato a SANT'ANASTASIA il 08/12/1959 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nappa Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., oltre a reiterare profili di censura già dedotti in appello e puntualmente vagliati e disattesi dalla Corte di merito — dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso — è altresì manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui i giudici di appello hanno rilevato la sussistenza, in capo al ricorrente, del dolo di ricettazione, e la conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. (si vedano, in particolare, pag. 4- 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i