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Ordinanza — n. 31436/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31436/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Boccarossa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for receiving stolen goods and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. The decision relied on the principle that general mitigating circumstances are a matter of fact reviewable only if the lower court's reasoning is contradictory or fails to address statutory elements.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of first instance without providing specific, critical reasoning against the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments general mitigating circumstances receiving stolen goods factual judgment review impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Boccarossa Raffele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Boccarossa Raffele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
(Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCAROSSA RAFFAELE nato a NAPOLI il 23/10/1965 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Boccarossa Raffele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove il giudice del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, ha rilevato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione contestato al ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione articolata sul punto dal giudice di merito (si vedano pagg.4 e 5 dell'impugnata sentenza), considerato che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e considerato, inoltre, che la pena è stata determinata tenendo a riferimento la personalità del ricorrente e la gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci