Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31435/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and repetitive grounds lacking specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31435/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Cicco Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the first two grounds were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level without offering a concrete critique, while the third ground was too generic to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the specific requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals lacking specific argumentation against the lower court's reasoning or merely reiterating rejected points are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments Code of Criminal Procedure specific critique required reiterazione di reati penali motivi di cassazione revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., non sono consentiti poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
Letto il ricorso di Di Cicco Massimo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione contestato in quello di cui all'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CICCO MASSIMO nato a NAPOLI il 12/09/1973 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Jtv

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Cicco Massimo; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione contestato in quello di cui all'art. 624 cod. pen. e l'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non sono consentiti poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 - 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così