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Ordinanza — n. 31432/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraud conviction due to lack of specific argumentation and valid prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Concetta Zuccarà inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The first ground for appeal was rejected because it merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing a specific, reasoned critique. The second ground regarding the statute of limitations was found infounded as the crime committed in 2017 had not yet expired under the applicable law. Finally, the claim regarding generic mitigating circumstances was dismissed as the lower court's reasoning was logically sound and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks specific argumentation by merely reiterating grounds already rejected without a concrete critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds statute of limitations generic mitigating circumstances fraud conviction court costs and fines motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Concetta Zuccarà, la memoria difensiva pervenuta il 16/05/2025 e quella del 18/06/2025, quest'ultima da ritenersi tardiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod.
Legge n. 103 del 2017
1), tenendo conto dell'ordinario termine di prescrizione del delitto di truffa e del periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 (Sez.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Concetta Zuccarà, la memoria difensiva pervenuta il 16/05/2025 e quella del 18/06/2025, quest'ultima da ritenersi tardiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio
103 del 2017 (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv.
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso
Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARA CONCETTA nato a CATANIA il 23/11/1955 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Concetta Zuccarà, la memoria difensiva pervenuta il 16/05/2025 e quella del 18/06/2025, quest'ultima da ritenersi tardiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrati gli elementi costitutivi del delitto ascritto all'odierno ricorrente in aderenza alle risultanze processuali); considerato che l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della prova della responsabilità per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello); osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, come correttamente affermato dal giudice di merito nella sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 1), tenendo conto dell'ordinario termine di prescrizione del delitto di truffa e del periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. 4, n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811 — 02;

Sez. 4, n. 26294 del 12/06/2024, Rosso, Rv. 286653 - 01), non risulta decorso il termine necessario a prescrivere il reato ascritto; che, invero, di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (quello per cui si procede è contestato come commesso il 08/08/2017) si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, non ancora nnassinnata). ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così