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Ordinanza — n. 31431/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding prescription and material elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Maglia's appeal inadmissible due to the lack of specificity in his arguments. Maglia alleged prescription and violations of Article 648 of the Penal Code, but failed to provide a complete procedural sequence or specific factual comparisons with the lower court's reasoning. The court ruled that prescription requires a complex legal analysis beyond simple date calculation and that the appeal's generic nature prevented a review of the material and psychological elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; The appeal must be specific, providing a complete procedural sequence and demonstrating the maturity of the limitation period through a resolution of multiple factual and legal issues, rather than relying on mere arithmetic calculation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription limitation period lack of specificity Article 648 Penal Code procedural sequence requirement prescrizione durata ragionevole del procedimento perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
Dunque, sotto tale aspetto, il motivo risulta aspecifico; considerato che anche il secondo ed il terzo motivo - con cui si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 648, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021
Ne consegue che il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione delle questioni sopra indicate, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv.
Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015
280735 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIA GIOVANNI nato a CATANIA il 14/10/1993 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Maglia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la prescrizione, non è consentito, perché aspecifico, atteso che non fornisce una compiuta rappresentazione della sequela procedinnentale e non dimostra, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale (il tempo trascorso dal dies a quo), che implica la soluzione di plurime questioni, di fatto e di diritto, dovendosi tener conto del titolo del reato, dell'epoca di commissione, del regime applicabile, di talune circostanze aggravanti e non di altre, di eventuali atti interruttivi e dei periodi di sospensione, nonché della determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione.

Ne consegue che il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione delle questioni sopra indicate, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato (Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 01). Nel caso di specie, l'assoluta genericità del motivo non dà conto del preteso compimento della prescrizione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, avendo il ricorrente trascurato di riprodurre la successione procedinnentale che provi l'intervenuta maturazione, senza soluzione di continuità, del termine prescrizionale.

Dunque, sotto tale aspetto, il motivo risulta aspecifico; considerato che anche il secondo ed il terzo motivo - con cui si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen., sotto il profilo dell'elemento materiale e di quello psicologico - sono aspecifici, in quanto non si confrontano con il tessuto motivazionale delle sentenze di merito, che vanno lette congiuntamente, in quanto la sentenza impugnata costituisce una cosiddetta doppia conforme; che i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità valorizzando i) le dichiarazioni di Andrea Salvatore Torna, li) le risultanze dei tabulati telefonici, che evidenziano plurimi contatti tra quest'ultimo e l'odierno ricorrente in prossimità della consegna dell'autovettura di provenienza furtiva, iii) l'analisi del tracciato del gps installato sul veicolo, del tutto sovrapponibile alle celle agganciate dal telefono del ricorrente, iiii) la vicinanza temporale rispetto al furto dell'autovettura e /mi) la mancanza di qualsivoglia giustificazione da parte del Maglia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il