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Ordinanza — n. 31430/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and evidence sufficiency for receiving stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31430/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Angioni inadmissible, rejecting arguments regarding recidivism and the sufficiency of evidence for the crime of receiving stolen goods. The court found the appellant's grievances were merely repetitive of those already dismissed by the Court of Appeal and lacked specific argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible if grievances are merely repetitive of those already dismissed by the lower court and lack a concrete, argumentative critique of the decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances receiving stolen goods recidivism requirements evidence sufficiency divieto di accettare regali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 648 cod. pen.
268713 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art.
Art. 712 cod. pen.
in quello di cui all'art. 712 cod.
Art. 133 cod. pen.
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 648 cod. pen
268713 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod.
art. 133 cod. pen
276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIONI ROBERTO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/02/1973 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Angioni; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrato il delitto ascritto all'odierno ricorrente in aderenza alle risultanze processuali); che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta attraverso qualsiasi elemento, anche indiretto e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una congrua e lineare motivazione che, nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto in contestazione, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); osservato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr.

Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così