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Ordinanza — n. 31429/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31429/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's reasoning regarding the victim's statements was illogical and relied on insufficient evidence. The court rejected this, citing the principle of preclusion which forbids the supreme court from re-evaluating the factual findings or logical consistency of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings or the logical consistency of the lower court's judgment, and thus cannot declare an appeal inadmissible based on alleged flaws in the reasoning of the appellate decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle Court of Cassation factual findings logical consistency appeal inadmissibility victim statements criminal procedure rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOI NICOLO' nato a CARBONIA il 08/02/1992 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicolò Loi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata, ove correttamente il giudice di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa riscontrate da ulteriori elementi acquisiti, quali i filmati del sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dal carabiniere Acca), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, inoltre, le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto» (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il g