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Ordinanza — n. 31428/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lesser offense for unauthorized public land occupation exceeding permit scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31428/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Mosca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mosca argued that his actions constituted only a violation of road regulations rather than the crime of land invasion. The court rejected this, citing established precedent that occupying a public space larger than the authorized permit area constitutes the crime of land invasion regardless of public authorization.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 20 cod. strada: Occupying a public space larger than the authorized permit area constitutes the crime of land invasion, even if authorized by a public entity.

Parole chiave

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land invasion crime public space occupation permit scope violation road regulation violation criminal liability threshold servitù di sporgenza violazione delle distanze legali portata geografica dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letto il ricorso di Domenico Mosca; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., ritenendo che al più sarebbe configurata la violazione di cui all'art.
Art. 20 cod. strada
pen., ritenendo che al più sarebbe configurata la violazione di cui all'art. 20 cod.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso di Domenico Mosca; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., ritenendo che al più sarebbe configurata la violazione di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/06/1968 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Mosca; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., ritenendo che al più sarebbe configurata la violazione di cui all'art. 20 cod. strada - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui commette il reato di invasione di terreno chi, sia pur autorizzato dall'ente pubblico, occupa uno spazio demaniale diverso e di maggiore estensione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione (Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci, Rv. 263765 - 01); va, in particolare, rilevato come la fattispecie che ha condotto all'affermazione del principio di diritto summenzionato riguardava, a differenza di quanto erroneamente sostenuto nel ricorso in esame, una situazione fattuale analoga al caso di specie, ovverosia l'occupazione con la propria bancarella, adibita all'esposizione della mercanzia in vendita, di un'area pubblica di una metratura superiore rispetto a quella oggetto di autorizzazione; considerato che il giudice di appello, con congrua e lineare motivazione, ha analiticamente indicato i singoli elementi costitutivi del reato ascritto (si vedano le pagg. 4-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio