Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31426/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-admissibility due to failure to raise mitigation arguments in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply a minor mitigating circumstance, but the Court ruled this issue was not properly raised during the appellate proceedings. Since the appellant did not specifically contest the lack of this mitigation in the appeal act or conclusions, the Court held that such arguments cannot be introduced for the first time in cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Arguments regarding the failure to apply mitigating circumstances ex officio are inadmissible in cassation if not specifically raised and substantiated with factual data during the appeal proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of cassation appeal failure to raise mitigation arguments appellate procedure requirements ex officio application of law specificity of appeal grounds motivi di cassazione attenuazione della pena assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024
Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep.
Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015
279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv.
art. 337 cod. pen
1); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep.
Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015
279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABBACHI HOUSSEMEDDINE BEN MOHAMED nato a ROMA il 08/02/1994 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ben Mohanned Habbachi Houssemeddine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente della lieve entità, alla luce della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, non è consentito in sede di legittimità, qualora la questione, già proponibile in appello, non sia stata prospettata in quella sede, neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. in motivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi); che, invero, più in generale, va ribadito che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.

Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); che, nella specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, il mancato riconoscimento dell'attenuante in parola non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l'esercizio del relativo potere officioso come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1); considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo b), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,