Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maurizio Di Pietro inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a lack of reasoning and logical flaws regarding his criminal responsibility, but the court found these claims manifestly unfounded and contradicted by the case file. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were either already discussed and dismissed or lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive of previous decisions, or manifestly unfounded by the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO MAURIZIO nato a CIVITAVECCHIA il 09/09/1980 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maurizio Di Pietro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione ed il travisamento degli atti in cui sarebbe incorso il giudice di merito, è manifestamente infondato, in quanto lamenta violazioni palesemente smentite dagli atti processuali, attesa la presenza in atti del verbale di sequestro contenente l'indicazione dei rifiuti rinvenuti; osservato che le ulteriori doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a), sono manifestamente infondate in presenza di una logica e lineare motivazione che, in conformità agli elementi emersi nel corso del processo, afferma la piena integrazione del reato ascritto all'odierno ricorrente (si vedano le pagg. 1-2 della motivazione); considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen.
è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda pag. 2 circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lugli