Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual reconstruction and credibility of victim statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the factual reconstruction and credibility of the victim's statements. The appellant argued for a different historical account, but the Court held that cassation courts cannot substitute their own assessment of evidence or logical reasoning for that of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely proposes a different reconstruction of facts or a different assessment of the credibility of evidence without identifying specific legal errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA RONALDO MANOLO nato a ROMA il 01/07/2002 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ronaldo Manolo Bevilacqua; osservato che l'unico motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, non è consentito, poiché espone doglianze sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di logici ed ineccepibili argomenti nell'affermare la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (si vedano le pagg. 2-4 della motivazione della sentenza impugnata); che, inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto» (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1