Criminal appeal dismissed for inadmissibility; aggravating circumstance outweighed generic mitigating factors in sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Marco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing court failed to reduce the penalty despite excluding an aggravating circumstance under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that the aggravating circumstance was subvalent and correctly outweighed by generic mitigating factors in the first instance, leaving the sentence unchanged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen.; When an aggravating circumstance is subvalent compared to generic mitigating factors, the appellate court may correctly maintain the original sentence without reduction, rendering an appeal challenging this balance inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE MARCO (CUI 03WOIP8) nato a ROMA il 20/07/1979 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marco Gabriele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen., la pena non era stata ridotta rispetto a quella irrogata dal giudice di prime cure, è manifestamente infondato poiché, alla luce del giudizio di bilanciamento effettuato in primo grado in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante de qua, emerge come quest'ultima, ritenuta subvalente, non abbia certamente avuto alcuna incidenza sulla commisurazione della pena la quale, pertanto, è rimasta correttamente invariata nel giudizio di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno I. luglio 2025.