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Ordinanza — n. 31423/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; aggravating circumstance outweighed generic mitigating factors in sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Marco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentencing court failed to reduce the penalty despite excluding an aggravating circumstance under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that the aggravating circumstance was subvalent and correctly outweighed by generic mitigating factors in the first instance, leaving the sentence unchanged.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen.; When an aggravating circumstance is subvalent compared to generic mitigating factors, the appellate court may correctly maintain the original sentence without reduction, rendering an appeal challenging this balance inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subvalent aggravating circumstance sentencing balance test Article 648 Penal Code appellate court review attenuazione della pena aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen.
Letto il ricorso di Marco Gabriele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma primo, secondo periodo, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELE MARCO (CUI 03WOIP8) nato a ROMA il 20/07/1979 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Gabriele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto, nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 648, comma primo, secondo periodo, cod. pen., la pena non era stata ridotta rispetto a quella irrogata dal giudice di prime cure, è manifestamente infondato poiché, alla luce del giudizio di bilanciamento effettuato in primo grado in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante de qua, emerge come quest'ultima, ritenuta subvalente, non abbia certamente avuto alcuna incidenza sulla commisurazione della pena la quale, pertanto, è rimasta correttamente invariata nel giudizio di secondo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno I. luglio 2025.