Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bryan Music inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the second-instance judgment on grounds of insufficient reasoning regarding the classification of theft and the absence of a minor damage circumstance. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a concrete, argumentative critique of the lower court's specific justifications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and argumentative; generic reiteration of previously rejected grounds renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIC BRYAN nato a ROMA il 21/06/2005 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bryan Music; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente alla mancata derubricazione della condotta nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen. - non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti ed in aderenza alle risultanze processuali, il giudice di appello ha indicato che l'uso della violenza fisica nei confronti dell'addetto alla sorveglianza impedisce di sussumere il fatto nella fattispecie del furto e ha escluso il danno lieve, tenuto conto del valore considerevole della merce sottratta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio