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Ordinanza — n. 31419/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31419/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Inayatullah Akhonzada inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a reclassification of the crime from receipt to negligent acquisition and challenged the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing a concrete, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already rejected at the lower level without offering a specific, reasoned critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected claims reclassification of crime generic mitigating circumstances recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Inayatullah Akhonzada; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art.
Art. 712 cod. pen.
in quello di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Inayatullah Akhonzada; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKHONZADA INAYATULLAH nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Inayatullah Akhonzada; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrato il dolo di ricettazione); che i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al discrimen tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta, tra l'altro genericamente, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gio