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Ordinanza — n. 31416/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding lack of mitigating circumstances and minor offense recognition for permanent crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Morgante's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate court correctly noted the absence of positive elements and the permanent nature of the crimes under Articles 633 and 639-bis. The Court upheld these decisions, citing established jurisprudence that negative factors like prior convictions can justify denying mitigation and that permanent crimes preclude the 'minor offense' exception until the crime ceases to exist.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Artt. 633 e 639-bis cod. pen.: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances based solely on the absence of positive elements, and the 'minor offense' exception is precluded for permanent crimes until their cessation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances permanent criminal offense Article 131-bis penal code inadmissible appeal prior criminal record attenuazione della pena alleggerimento della pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
271269); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod.
Artt. 633 e 639-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
271269); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610), potendosi valorizzare in tale direzione ed in senso negativo anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv.
Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli
276096 - 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTE MARIO nato a MESSINA il 15/07/1986 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Morgante; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione esposta dalla Corte territoriale sul punto (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle suddette diminuenti può legittimamente giustificarsi anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione ed in senso negativo anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello, con corretta e logica motivazione, conforme a quanto affermato da questa Corte (cfr.

Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 - 01), ritenuto l'impossibilità di configurare la particolare tenuità del fatto nel caso di specie, in quanto il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per cui si procede è un reato permanente, per il quale è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità de qua finché la permanenza non sia cessata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lug