Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Danilo Cangemi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the liability judgment, but the Court found his sole ground of appeal merely reproduced arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the required novelty and formal requirements to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a repetition of arguments already examined and rejected by the lower court, lacking novelty and distinctiveness.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI DANILO nato a SALEMI il 01/01/1987 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Danno Cangemi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché riproduttivo di profili già dedotti con l'atto di appello, compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione lineare e immune da vizi logici (pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte di appello ha puntualmente ricostruito la vicenda sul piano fattuale valutando le convergenti risultanze probatorie dichiarative (vagliate sotto il profilo della loro attendibilità) e di natura documentale e ha ritenuto il carattere indebito dell'utilizzo da parte dell'imputato, per bisogni personali, della carta Postamat intestata ad un soggetto terzo (pagg. da 2 a 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.