Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Favara inadmissible and ordered him to pay court costs. Favara argued that the lower court's decision on criminal liability lacked proper reasoning, but the court found his arguments too generic and failed to specify factual or legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for review under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not comply with legal requirements, specifically when they are too general to allow the reviewing judge to identify specific points of fact or law for examination.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA DOMENICO nato a PALERMO il 02/01/1953 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Favara; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, d'ali' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti - a fronte del congruo e logico apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza delittuosa della merce trovata nella sua disponibilità (pag. 4 della sentenza impugnata)- il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativo della Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.