Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31413/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper fact re-evaluation and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rosario Martorana inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding the recycling of a vehicle, but the court found these claims were factually extraneous to the admissibility review and merely repeated arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appellate court's finding that the defendant altered a vehicle's registration and paint to obscure its illicit origin was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it seeks a new factual reconstruction or repeats arguments already examined and rejected by the lower court, as such content falls outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual reconstruction recycling crime repetition of arguments Court of Cassazione violazione delle norme sicurezza sicurezza della circolazione minaccia alla sicurezza pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Rosario Martorana; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 648 bis cod.
art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Rosario Martorana; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 648 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino
Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo
Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv.
Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto
273899; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv.
Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi
273183; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTORANA ROSARIO nato a PALERMO il 21/05/1988 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosario Martorana; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché, da un lato, si prospettano doglianze di fatto tese ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle risultanze processuali, estranee al di sindacato di legittimità e, dall'altro, si riproducono, pedissequamente, profili già dedotti e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione lineare e immune da vizi logici (pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata); che, invero, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda sul piano fattuale evidenziando come l'imputato aveva apposto sul ciclomotore, trovato nella sua disponibilità, una targa di provenienza furtiva ed aveva altresì riverniciato il mezzo con un colore diverso da quello originario; ha valutato tale operazioni idonee a rendere più difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa del bene, così ritenendo integrato il contestato delitto di riciclaggio ( e non la diversa fattispecie di ricettazione) conformemente ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963;

Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20