Italian Court dismisses appeal claiming nullity due to lack of English translation of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Yunus Jallow's appeal inadmissible regarding the nullity of proceedings due to alleged lack of English translation. The lower court had already established that the defendant, present in Italy since 2016, possessed adequate knowledge of Italian, evidenced by his arrest, police interactions, and responses during the validity hearing without an interpreter. Consequently, the court found no legal basis to order a translation into a language the defendant did not speak, as the presumption of understanding Italian was supported by concrete factual evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: When a defendant has been present in the territory since 2016 and has interacted with authorities and judges without an interpreter, the court may presume adequate knowledge of the local language, rendering a translation request inadmissible if the defendant understood and answered questions during prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW YUNUS (CUI: 05F8H56) nato il 11/01/1996 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yunus Jallow; considerato che con un unico motivo di ricorso si deduce la nullità della pronuncia di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza impugnata per mancata traduzione di tali atti nella lingua inglese, parlata e compresa dall'imputato; che la doglianza è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale ampiamente motivato sulla adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato ( presente sul territorio italiano dal 2016), evidenziando le indicazioni fornite in merito dalla polizia giudiziaria che aveva proceduto al suo arresto e alle successive dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida nel corso della quale non aveva chiesto l'assistenza di un interprete ed aveva compreso e risposto alle domande poste dal giudice (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, dunque, nel caso di specie difetta il presupposto che avrebbe imposto la traduzione in lingua conosciuta dall'imputato degli atti di cui si deduce la nullità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 202