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Ordinanza — n. 31411/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability attribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Riccardo Vannucchi's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued the lower court erred in attributing crimes under Articles 624 and 493-ter of the Penal Code to him, but the court found his arguments repetitive and disconnected from the detailed evidence presented by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and Vannucchi was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must be specific and logically connected to the facts and reasoning of the contested judgment; generic complaints lacking correlation with the court's explicit findings result in inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal criminal liability attribution repetitive grounds correlation of arguments court costs Cassa delle ammende abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANNUCCHI RICCARDO nato a PRATO il 27/02/1966 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Vannucchi e la memoria pervenuta il 15/06/2025; ritenuto che i tre motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 624, 493-ter cod. pen., lamentando, in particolare, l'erronea individuazione del ricorrente quale autore dei reati ascritti, non sono consentiti poiché, oltre ad essere reiterativi esponendo doglianze già adeguatamente disattese nell'impugnata sentenza, sono privi di specificità, in quanto non si confrontano con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito alle pagg. 3-5 della sentenza impugnata, dove è indicato il solido compendio probatorio costituito da plurimi e convergenti elementi che hanno condotto all'affermazione di responsabilità (le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la deposizione del teste Maresca alla luce della indagini svolte, i filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, il confronto tra l'effige fotografica del Vannucchi con le immagini del soggetto che effettuava i prelievi).

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lugl