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Ordinanza — n. 31410/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on attempted robbery, ruling motive lacks foundation and lower court applied correct legal standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31410/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Di Donato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding the defendant liable for attempted robbery, claiming the actions were ineffective. The court rejected this, stating the appellate judge correctly applied established principles that assess the suitability of acts based on their potential to achieve the criminal goal, rather than a probabilistic view of success.

Regesto Legislator

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Art. 49 cod. pen.; In attempted crimes, the suitability of acts is evaluated by the possibility of achieving the intended criminal result, not by a probabilistic assessment of its realization.

Parole chiave

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attempted robbery liability criminal impossibility suitability of acts prognosis postuma Cassation inadmissibility divieto di demolizione violazione della licenza edilizia violazione delle distanze dai confini

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
art. 49 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto
Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M.
Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO SALVATORE nato a NAPOLI il 23/07/1962 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Di Donato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata rapina, affermando, in particolare, l'inidoneità dell'azione posta in essere dall'imputato, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, ove correttamente sono applicati i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810 - 01;

Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01); osservato che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, nell'applicare il criterio della c.d. prognosi postuma, ha correttamente ritenuto che l'azione non fosse certamente inidonea ma avrebbe ben potuto determinare l'evento lesivo del bene giuridico tutelato in assenza dei sistemi di sicurezza installati e dell'indicazione da parte delle cassiere della circostanza che non fosse presente denaro contante (si vedano le pagg. 6-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 l