Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Galati Rando Franco inadmissible, rejecting all three grounds for review. The court found the first argument merely repetitive of lower court findings, while the second and third lacked the specific factual elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code to allow judicial scrutiny. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the criminal charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, indeterminate, or fail to specify the exact errors of the lower court, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI RANDO FRANCO nato a PATTI il 20/04/1969 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Galati Rando Franco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata, ove i giudici del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno riconosciuto l'esistenza del sodalizio criminoso in cui l'imputato risulta organicamente inserito e l'impossibilità di ritenere integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 7-8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., oltre che aspecifico in quanto privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., è altresì formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, poiché finalizzato ad ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti e/o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, e dunque estranei al sindacato di questa Corte; che, nella specie, i giudici del gravame hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni congrue ed immuni da illogicità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 9 della impugnata sentenza); ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, inerente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, è generico per indeterminatezza in quanto, omettendo di indicare elementi idonei a sostenere la censura formulata, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche a fronte delle conclusioni depositate con nota spese dal difensore delle parti civili, Avv.
Giorgio Sciscia, nell'interesse di Martelli Gabriele e Gannbitta Annunziata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - con consequenziale inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen