Italian Court dismisses appeal claiming illogical reasoning on criminal liability under Art. 648 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Giorgi Grigalashvili and Andria Jikia inadmissible regarding their criminal liability for the offense in Article 648 of the Penal Code. The appellants argued the lower court's reasoning was illogical, but the Court held that appellate review is limited to checking for logical flaws, not re-evaluating factual findings. Consequently, the Court ruled that the appeal failed because the reasoning was sound and the appellants must pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: The Court of Cassation cannot reconstruct facts or re-evaluate evidence; it merely verifies the logical coherence of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIGALASHVILI GIORGI (CUI 05QWB11) nato il 02/01/1988 JIKIA ANDRIA (CUI 04A5L2F) nato il 01/07/1985 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Giorgi Grigalashvili e Andria Jikia; ritenuto che l'unico motivo oggetto dei ricorsi in esame, che denuncia l'illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 10-14 della sentenza impugnata dove il giudice di appello, con congrua e lineare motivazione, ha indicato analiticamente gli elementi da cui desumere la penale responsabilità degli odierni ricorrenti); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, inoltre, che detto motivo appare manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 10-14) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gior