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Ordinanza — n. 31405/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the recidivism claim was manifestly unfounded and the lower court applied Article 133 correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31405/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Colucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Colucci challenged the finding of recidivism, arguing against its existence, but the court found his sole ground of appeal manifestly unfounded. The court ruled that the lower court correctly applied Article 133 of the Criminal Code by assessing the specific relationship between the current crime and prior convictions rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court must examine in concreto whether prior criminal conduct indicates a persistent tendency to commit crimes that acted as a criminogenic factor for the current offense, rather than basing the evaluation exclusively on the gravity of facts or the temporal arc.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 133 Criminal Code manifestly unfounded appeal criminal tendency evaluation inadmissible appeal prior convictions analysis criminogenic factor recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI RAFFAELE nato a POLLA il 24/04/1971 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raffaele Colucci; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 in ordine ai precedenti specifici dell'imputato) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.