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Ordinanza — n. 31403/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-punishability cause under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31403/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Pasquale inadmissible due to a procedural defect in the second-instance judgment. Although the appellant argued the lower court failed to recognize the cause of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, this ground was not raised in the initial appeal but only in subsequent written submissions. The court ruled that the appellate court had sufficiently motivated its decision by rejecting the claim based on the offender's habitual behavior and the significant offensiveness of the conduct, evidenced by two prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the contested ground was not raised in the appeal act but only in subsequent written submissions.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code cause of non-punishability defect of motivation procedural inadmissibility second instance appeal habitual behavior Cassa delle ammende abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Pasquale Lorenzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Pasquale Lorenzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZO PASQUALE nato a BITONTO il 07/03/1973 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Lorenzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- peraltro non dedotto con l'atto di appello ma solo con conclusioni scritte depositate per il giudizio di secondo grado, celebrato in forma cartolare- è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con congrua e non illogica motivazione, ha escluso la particolare tenuità in considerazione della non minima offensività della condotta e della l'abitualità del comportamento, quest'ultima ricavabile dai due precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.