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Ordinanza — n. 31401/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against recidivism sentencing, citing statutory prohibition of mitigating factors prevailing over aggravated recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31401/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Tafuro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over his repeated recidivism, but the court found this claim contrary to the explicit statutory ban in Article 69 of the Penal Code. Furthermore, the court rejected the defense of non-punishment due to the crime's minor nature, noting the defendant's high offensiveness and numerous prior convictions established habitual behavior.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 69, 99, 131-bis cod. pen.; The legislature may prohibit the prevalence of generic mitigating circumstances over aggravated recidivism, and courts must reject non-punishment claims when the offender's conduct demonstrates habitual and highly offensive behavior.

Parole chiave

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recidiva reiterata circostanze attenuanti divieto di prevalenza non punibilità condotta abituale Codice Penale inammissibilità ricorso infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Emanuele Tafuro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 69, quarto comma, cod. pen.
con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
4493 del 10/09/2021, Demetrio); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Emanuele Tafuro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
4493 del 10/09/2021, Demetrio); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino
Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv.
Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio
286747 - 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFURO EMANUELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 12/09/1990 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Emanuele Tafuro; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo secondo cui «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v.

Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione che correttamente ha escluso la particolare tenuità del fatto mancandone i presupposti di legge e cioè in ragione della condotta, non minimale sotto il profilo della offensività, e dei plurimi precedenti penali da cui è stata ricavata l'abitualità di comportamento; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 l