Italian court dismisses appeal claiming nullity due to lack of remote participation for detained defendant who waived physical presence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Bonanno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bonanno argued that the first-instance proceedings violated procedural nullity rules because he was detained and did not participate remotely. The court rejected this claim, noting that Bonanno had explicitly waived physical attendance and thus had no interest in remote participation, making the invoked legal provision inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; Art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: A waiver by a detained defendant to attend physically excludes the application of provisions regarding remote participation, rendering an appeal based on the lack of such participation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO FABIO nato a PALERMO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fabio Bonanno; considerato che con un unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. per mancata partecipazione a distanza dell'imputato che, durante il processo di primo grado, si trovava in stato di detenzione; che il motivo è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) ha evidenziato come nei confronti dell'imputato era stata disposta dal Tribunale la traduzione in aula per la partecipazione fisica alle udienze del giudizio di primo grado e che a ciò Bonanno aveva espressamente rinunziato, sicchè non doveva essere disposto alcun collegamento a distanza, previsto solo in determinati casi, non ricorrenti nella specie; che, tale statuizione è corretta in quanto la disposizione invocata dal ricorrente presuppone l'interesse dell'imputato detenuto a presenziare, ancorché da remoto, alla celebrazione dell'udienza, con la conseguenza che una rinuncia espressa in tal senso, quale quella esplicitata dall'odierno ricorrente, ne esclude l'applicazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20