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Ordinanza — n. 31399/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet statutory grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore La Vecchia inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding evidence evaluation and sentencing, the court found these complaints to be mere assertions without specific critical arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if formulated in terms not permitted by law, as it must contain specific critical arguments rather than mere assertions to allow the reviewing judge to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific critical arguments supervisory function procedural requirements guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione corsa di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA SALVATORE nato a PALERMO il 29/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore La Vecchia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'assenza o comunque la carenza della motivazione del provvedimento impugnato, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in punto sia di responsabilità che di congruità della pena inflitta dal primo giudice, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe esplicitato compiutamente i criteri di valutazione delle prove sulle quali ha fondato la conferma della colpevolezza e non avrebbe indicato il percorso argomentativo sottostante al diniego di una pena attestata sul minimo edittale; che si tratta di mere deduzioni assertive non supportate da alcuna argomentazione specifica di critica, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20