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Ordinanza — n. 31398/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding evidence renewal and sentencing aggravation in a robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting requests to renew trial proceedings and challenge sentencing aggravations. The appellant argued for technical evidence expansion and specific aggravating circumstances, but the appellate court had already found the evidence sufficient and the aggravation properly applied. The cassation court upheld the appellate decision, noting the second ground was procedurally barred for not being raised at the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal court's discretion to exclude supplementary evidence in the second instance is not subject to cassation review on factual relevance, and new grounds of appeal must be raised at the appellate level to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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appellate evidence renewal procedural inadmissibility robbery sentencing aggravation cassation review limits appeal stage requirements aggravamento della pena circostanza attenuante commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 603 c.p.p.
Letto il ricorso di Giovanni Caggianelli e la relativa memoria difensiva depositata in data 12/06/2025 con la quale si insiste per l'accoglimento della proposta impugnazione; considerato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod.
Art. 192 c.d.r.
Art. 606 c.p.p.
pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 628 c.p.
art. 603 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Giovanni Caggianelli e la relativa memoria difensiva depositata in data 12/06/2025 con la quale si insiste per l'accoglimento della proposta impugnazione; considerato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995
Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027
203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv.
Sez. 3, n. 34625 del 15/07/2022
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
11 e 13 della sentenza impugnata) che ha evidenziato, da un lato, l'assenza di elementi positivi che giustificassero la diminuente e, dall'altro, i precedenti penali anche di natura specifica che ben possono essere posti a fondamento del diniego ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGGIANELLI GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 03/01/1980 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; \.•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Caggianelli e la relativa memoria difensiva depositata in data 12/06/2025 con la quale si insiste per l'accoglimento della proposta impugnazione; considerato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante accertamento tecnico volto ad ingigantire i fotogrammi ritraenti il passeggero della autovettura Fiat Uno, nonché l'erronea applicazione dell'art. 192 del codice di rito ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità; che, con riferimento al primo profilo di censura, la Corte di appello non ha affatto travisato l'oggetto della richiesta difensiva di integrazione probatoria (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata nella parte in cui riporta correttamente il contenuto dell'istanza) e ha motivatamente escluso l'invocato supplemento istruttorio ritenendolo non assolutamente necessario e, anzi addirittura superfluo, poiché l'identificazione di Caggianelli, quale concorrente nella contestata rapina, già emergeva inequivocabilmente dalle attività captative (telefoniche ed ambientali) e dall'incrocio dei dati relativi alle celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso agli imputati con quelli relativi ai percorsi delle vetture utilizzate per l'azione predatoria; va ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522); che il secondo profilo di censura è palesemente generico in quanto si risolve nel richiamo ad astratti principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di processo indiziario senza svolgere una critica argomentata all'ampia motivazione della sentenza (pagine da 8 a 11) che ha puntualmente valorizzato una serie di elementi i quali, valutati congiuntamente, assurgevano a indizi gravi, ,uK precisi e concordanti in ordine alla partecipazione dell'odierno ricorrente sia nella fase preparatoria della rapina che in quella esecutiva; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, a fronte del congruo apparato argomentativo sviluppato dalla Corte di appello (pag. 11 e 13 della sentenza impugnata) che ha evidenziato, da un lato, l'assenza di elementi positivi che giustificassero la diminuente e, dall'altro, i precedenti penali anche di natura specifica che ben possono essere posti a fondamento del diniego ( Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen