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Ordinanza — n. 31396/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding insufficient evidence of contraband sale intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31396/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for the crime of receiving counterfeit goods, arguing the trial court failed to examine irrelevant issues such as vehicle ownership and the destination of the seized items. The court rejected these arguments, noting that the lower court correctly applied established legal principles to conclude that the appellant's possession of the goods without a credible explanation constituted the crime of receiving.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 595 c.p.: The crime of receiving counterfeit goods is established when the accused possesses such items without a credible explanation of their origin or intended sale, and the lower court's motivation is sufficient to support this conclusion.

Parole chiave

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crime of receiving counterfeit goods insufficient evidence criminal appeal inadmissible appeal possession without explanation court costs lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 595 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
in particolare, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL IBRA nato il 20/09/1975 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ibra Fall; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta manifestamente infondato a fronte della puntuale e logica motivazione (si vedano le pagg. 5-7 della sentenza impugnata) con la quale, facendo corretta applicazione di principi dì diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897), la Corte territoriale ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione in capo all'imputato che, fermato per un controllo da agenti della Polizia municipale, era stato trovato in possesso di varie paia di scarpe con marchio contraffatto, riposte in un borsone collocato sull'auto da lui condotta, e non aveva fornito alcuna giustificazione attendibile dell'origine della disponibilità di tali beni; che, a fronte di tale compiuto apparato motivazionale, la difesa ricorrente si limita a contestare l'omesso esame da parte del collegio di merito di profili irrilevanti ed inidonei ad incidere sul giudizio di responsabilità (quali il mancato accertamento dell'intestatario dell'auto a bordo della quale l'imputato era stato controllato, della proprietà della merce rinvenuta e della sua destinazione alla vendita di tale merce); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio