Italian Court dismisses appeal regarding prescription suspension and conditional sentence motivation for criminal offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Terrasi inadmissible, rejecting claims regarding the suspension of prescription terms and the lack of motivation for a conditional sentence. The court found the first argument infounded because the 2017 law on prescription suspension correctly applied to offenses committed in 2018, extending the limitation period until late 2025. Furthermore, the appeal regarding the absence of a conditional sentence ruling was dismissed as baseless due to existing criminal records showing prior detention sentences, while the third claim on generic mitigating circumstances was also rejected for adequate reasoning by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: The suspension of prescription terms introduced by the 2017 law applies retroactively to offenses committed between August 2017 and December 2019, and appeals claiming lack of motivation for conditional sentences are inadmissible when the defendant has prior criminal records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRASI GAETANO nato a SAN GIUSEPPE JATO il 09/03/1967 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gaetano Terrasi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen. in punto di mancata declaratoria di estinzione dei reati scritti al ricorrente per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, a fronte del recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.
U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, non mass. allo stato); che, dunque, i giudici di appello, individuato il tempus commissi delícti delle condotte contestate all'odierno ricorrente nel giorno 18/06/2018, hanno correttamente ritenuto applicabile la causa di sospensione del termine di prescrizione pari ad un anno e sei mesi che si perfezionerà soltanto il 18/12/2025; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso si deduce l'assenza grafica di motivazione in punto di sospensione condizionale della pena; che effettivamente la Corte territoriale non si è pronunciata in ordine a tale profilo dedotto in appello, da ritenersi, tuttavia, ab origine manifestamente infondato ai sensi dell'art. 164 cod. pen alla luce del certificato penale in atti nel quale risultano riportati due precedenti penali per delitto sanzionati con pena detentiva rispettivamente pari a 4 anni di reclusione di cui 6 mesi condonati) e a 1 anno e sei mesi di reclusione; osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, a fronte della generica richiesta prospettata nei motivi di gravame, hanno assolto adeguatamente all'onere motivazionale sul punto, in linea con l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il